RIMBORSI IVA FIERE UE

Nel caso in cui si partecipi ad una fiera in uno Stato comunitario, l’azienda italiana può sostenere delle spese senza addebito IVA estera e per le quali lo stesso committente italiano applicherà l’IVA del proprio Paese di residenza, mediante il noto meccanismo del “reverse charge” (secondo il principio generale della territorialità ex art.7-ter DPR 633/1972), oppure fatture con addebito IVA estera per la quale si può richiedere il rimborso (art.38-bis1 del DPR n.633/1972).

 Non rientrano dunque nel principio generale della territorialità:

  • le prestazioni di servizi inerenti l’accesso alle manifestazioni e relative prestazioni accessorie
  • le spese per attività “non funzionali” all’attività fieristica quali, ad esempio, l’acquisto di piante o fiori per rendere più piacevole lo stand, l’acquisto di servizi di catering, le spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti che partecipano alla fiera.

Infatti per l’acquisto dei pass e di quei servizi che si pongono in relazione diretta con l’accesso (parcheggio, utilizzo guardaroba, ecc), così come per l’acquisto del soggiorno alberghiero e per le prestazioni di ristorazione e di catering, la società partecipante riceverà le relative fatture con l’applicazione dell’IVA estera in base a quanto disposto rispettivamente:

  • dall’art. 7-quinques del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale tali prestazioni sono tassate nel territorio dello Stato di esecuzione dell’attività
  • dall’art. 7-quater, lettera a) secondo il quale le spese per il soggiorno alberghiero sono tassate nello Stato in cui è ubicata la struttura recettiva (prestazione di servizi relativa a beni immobili ove questi sono situati)
  • dall’art. 7-quater, lettera c) secondo il quale le prestazioni di ristorazione e di catering sono tassate nello Stato in cui tali servizi sono materialmente eseguiti.

In questi casi l’impresa italiana si limiterà ad annotare tali fatture estere in contabilità generale senza emissione di autofattura e senza integrazione della fattura estera, valutando se vi siano le condizioni per poter richiedere il rimborso dell’imposta assolta nello Stato membro secondo i dettami del D.P.R. n. 633/1972.

Richiesta di rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro da soggetto nazionale

L’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 contiene le regole che devono essere seguite dai soggetti passivi nazionali per ottenere il rimborso dell’imposta assolta in altri Stati dell’Unione europea sui propri acquisti di beni e servizi con Iva detraibile.

L’aspetto di maggior novità è costituito dall’obbligo di presentare la propria istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate (centro operativo di Pescara) esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso; pertanto, la periodicità dell’istanza dipende dalle disposizioni vigenti nello Stato membro di rimborso.

  • Se la richiesta di rimborso è relativa ad un arco temporale inferiore a un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l’importo che può essere chiesto a rimborso non può essere inferiore a 400 euro.
  • Se il periodo a cui fa riferimento la richiesta di rimborso corrisponde all’anno civile o alla parte residua di un anno civile, l’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a 50 euro.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata dall’Ufficio competente italiano all’Ufficio competente dello Stato estero membro e nel caso in cui venga rifiutato di concedere il rimborso, il richiedente riceverà una motivata giustificazione di rifiuto, dal canto suo il richiedente può proporre ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

L’Agenzia delle Entrate può rifiutare l’istanza quando il richiedente:

  • non abbia svolto un’attività d’impresa, arte o professione
  • abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 e seguenti
  • abbia usufruito di regimi quali quello dei contribuenti minimi o dei produttori agricoli.

Nel caso in cui il richiedente, nel proprio Stato membro effettui acquisti relativi ad operazioni imponibili (quindi detraibili) e ad operazioni esenti, può detrarre l’imposta applicando agli acquisti una percentuale di detrazione forfettaria (“pro rata generale di detrazione”) pari al rapporto tra acquisti intracomunitari che danno diritto al rimborso e totale acquisti di tutto l’anno tra cui quelli esenti.

Al riguardo l’art. 5 della Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/9/CE prevede che il rimborso può essere richiesto per l’acquisto di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato membro di rimborso, nella misura in cui tali acquisti sono impiegati in operazioni effettuate fuori dello Stato membro di rimborso, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato.

Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, l’amministrazione estera provvederà entro quattro mesi:

  • a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso
  • a erogare le somme spettanti nei dieci giorni successivi.

Fonte: Newsmercati