Dal 01/07/2013, data della entrata della Repubblica di Croazia nell'Unione europea (UE), i residenti nell'Unione Europea non possono più mantenere le loro imbarcazioni nello status di importazione temporanea.
Alla scadenza del periodo autorizzato di importazione temporanea i residenti UE sono tenuti a concludere la procedura di importazione temporanea in conformità alla normativa UE in materia o mettendo l’imbarcazione in libera circolazione, o con una nuova esportazione verso un paese terzo (non UE), o trasferendo l’imbarcazione (nella procedura di transito T1) in un altro Stato membro dell'UE.
Se si vuole lasciare l’imbarcazione in libera circolazione in Croazia, occorre presentare una dichiarazione doganale agli uffici doganali competenti, che poi calcoleranno e riscuoteranno i dazi all'importazione e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Non verrà riscosso il dazio d'importazione se il proprietario dell’imbarcazione dimostra che l’imbarcazione ha lo status di merce comunitaria (comprovato dalla presentazione di un documento T2L), oppure se si presentano documenti attestanti l'origine preferenziale della merce (EUR 1 rilasciato entro il 30/06/2013).
Non verrà addebitata l'iva se il proprietario dell'imbarcazione fornisce la prova che l'IVA è già stata versata in uno degli Stati membri dell'UE, se la data del primo utilizzo dell’imbarcazione risale a più di otto anni prima della data di adesione della Croazia all'Unione europea, oppure se l'importo dell'IVA che il proprietario dell’imbarcazione dovrebbe versare è inferiore a 160,00 kune (circa 22 euro).
Si consiglia di avere sempre disponibili i documenti comprovanti che, per l’imbarcazione specificata, sono stati pagati i dazi doganali e/o l’IVA in uno stato membro dell'Unione Europea, e che l’imbarcazione ha lo status di merce comunitaria.
Dimostra lo status di merce comunitaria il documento T2L, la ricevuta di acquisto in originale o la conferma delle autorità fiscali o altri documenti disponibili che confermino il pagamento dell'Iva.