Dal 2001 l’Unione Europea ha provveduto a dettare regole per garantire la sicurezza dei voli.
Grazie alle esperienze maturate, da allora le norme hanno subito diverse modifiche che hanno trovato una sintesi nei Regolamenti Europei 300/2008 e 185/2010.
Le nuove regole previste per i mittenti conosciuti dal Regolamento UE 185/2010 hanno avuto un periodo transitorio che scadrà il 28/04/2013.
A far data dal 29/04/2013 solo i mittenti certificati come conosciuti dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) potranno essere considerati tali. Tutti gli altri decadranno dalla qualifica di mittenti conosciuti con una conseguenza assolutamente fondamentale: le loro merci dovranno essere sottoposte al 100% ad un controllo di sicurezza da parte di un agente regolamentato secondo le modalità previste dalla UE.
Per ottenere tale certificazione occorre inoltrare una richiesta alla Direzione Aeroportuale competente. L’ENAC durante l’iter di valutazione dei requisiti terrà conto se l’Azienda godesse già della qualifica di AEO e di alcuni aspetti già valutati dall’Agenzia delle Dogane:
- Protezione sito operativo e protezione della merce, al fine di verificare che le spedizioni siano confezionate in luoghi sicuri e che siano protette al fine di evitare l’introduzione di oggetti pericolosi, armi e esplosivi fino alla loro consegna all’agente regolamentato o al vettore aereo.
- Formazione del personale, affinchè il personale impiegato sia affidabile ed opportunamente sensibilizzato agli aspetti di sicurezza per garantire una corretta protezione e custodia delle merci
- Controllo precedenti penali; eventuali interruzioni di l lavoro e/o studio superiori a 28 gg., come previsto dal Capitolo 11.1 Reg.UE 185/2010.
La Direzione Aeroportuale consegnerà la “Guida per mittenti conosciuti” che riporta le procedure da seguire per ottenere la certificazione che, una volta ottenuta, viene riconfermata a intervalli regolari non superiori a 5 anni.