Nell’ambito delle cessioni intracomunitarie previste dall’art.41 D.L.331/93, è ormai prassi giurisprudenziale nazionale e comunitaria addebitare al fornitore l’onere di dimostrare l’esistenza dello scambio intracomunitario.
Il fornitore nazionale pertanto è tenuto a provare che i beni sono stati consegnati nello Stato comunitario, poiché la mancanza di tale prova esporrebbe ad una probabile contestazione della non imponibilità da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente assoggettamento dell’operazione ad IVA e irrogazione delle sanzioni.
Quindi, in aggiunta ai documenti richiesti, come la fattura non imponibile art.41 DL 331/93, modello Intrastat, contabili bancarie del pagamento, contratto, ordine di acquisto, si consiglia di conservare anche un DDT o CMR con firma del mittente, del trasportatore per presa in carico e del destinatario ovvero del terzo incarico attestante il ricevimento della merce.
In mancanza del CMR la prova richiesta può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che i beni sono stati inviati in un altro Stato membro (Ris. 477/2008).
Quindi, in assenza di CMR o di un analogo documento di trasporto, si suggerisce di farsi rilasciare una dichiarazione sottoscritta dal cessionario, su sua carta intestata, in cui lo stesso attesti il ricevimento della merce (Ris. Nn.477/2008 e 71/2014).
Potrebbe ritenersi prova valida anche le informazioni tratte dal sistema informatico dello spedizioniere, la fattura dello spedizioniere, il contratto di assicurazione commerciale per il trasporto merci e la corrispondenza tra le parti.
A tal fine si consiglia altresì di inserire nel contratto con lo spedizioniere clausole che prevedano l’obbligo di comunicare l’avvenuta consegna della merce nel luogo di destino.
Lo staff intrastat resta a disposizione per ogni altra informazione in merito.