Dal 17 marzo 2012 entreranno in vigore le modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, introdotte dalla legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge Comunitaria 2010).
Tale legge recepisce la Direttiva n. 2008/117/CE, già in vigore dal 1° gennaio 2010, modificando l’art. 6 del DPR n. 633/1972.
In base alle nuove disposizioni i servizi “generici” dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, scambiati con soggetti passivi non stabiliti in Italia ( rapporti “B2B”), si considerano effettuati al momento in cui sono ultimati o, se sono di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, salvo che anticipatamente non sia stato pagato il corrispettivo, nel qual caso l’operazione si considerata effettuata alla data del pagamento, limitatamente all’importo corrisposto: quindi l'Iva diviene esigibile da tale momento.
Quando gli stessi servizi sono resi in modo continuativo e con durata ultrannuale, il momento di effettuazione è stato confermato, come nella disciplina vigente, al termine di ciascun anno solare, finché non sono conclusi. L’emissione anticipata della fattura rispetto agli eventi sopra evidenziati è irrilevante ai fini dell’individuazione del momento impositivo.
Attualmente e sino al 16 marzo 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del DPR n. 633/1972, tutte le prestazioni di servizi, indipendentemente dalla loro natura interna o transnazionale, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, anche se questa regola per i servizi “generici” di natura intracomunitaria è in contrasto con l’art. 66, par. 2 della Direttiva n. 2006/112/CE, che prevede per i servizi soggetti al cosiddetto reverse charge l’esigibilità dell’imposta nel momento in cui è effettuata la prestazione, senza possibilità di deroga.
Dal 17 marzo 2012, la regola generale dell’esigibilità dell’IVA ancorata all’atto del pagamento del corrispettivo, di cui all’art. 6, comma 3 del DPR n. 633/1972, rimane in vigore per i servizi interni, per i servizi resi a committenti non soggetti passivi non stabiliti in Italia (cosiddetti rapporti “B2C”) e per i servizi “non generici” di cui agli art. 7-quater (prestazioni relative agli immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, locazione a breve di mezzi di trasporto) e 7-quinquies (prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ricreative).
Il nuovo momento di effettuazione della prestazione fondato sull’ultimazione della stessa, in base al nuovo sesto comma dell’art. 6 del DPR n. 633/1972, si applica ai servizi “generici” scambiati con soggetti passivi non stabiliti in Italia, siano essi comunitari o extracomunitari. L’estensione “italiana” di tale criterio anche ai soggetti extracomunitari appare estranea alla finalità della normativa comunitaria, che è quella di combattere la frode fiscale, facendo sì “che sia il fornitore sia l’acquirente dichiarino le operazioni intracomunitarie per lo stesso periodo d’imposta”.
Dal punto di vista operativo, il criterio dell’ultimazione dei servizi e, quindi, del momento di emissione della fattura, risulta più complesso e meno obiettivamente identificabile, anche da parte dell’Amministrazione finanziaria, rispetto a quello della data di pagamento, che è certo e incontrovertibile. In ogni caso, giova evidenziare che il criterio del completamento è quello che regola anche la competenza dei servizi ai fini delle imposte dirette, come previsto dall’art. 109, comma 2, lettera b) del TUIR.
Per tentare di contenere, almeno in parte, le complicazioni create dall’adozione del nuovo canone, l’art. 222, par. 1 della Direttiva 2006/112/CE, con effetto dal 1° gennaio 2013, prevede un maggior tempo per adempiere all’obbligo di fatturazione, e, segnatamente, per i servizi “generici” scambiati tra soggetti passivi “la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta”.
Occorre, da ultimo, rilevare che le difficoltà di individuazione del nuovo momento di effettuazione dei servizi, con conseguente rischio di incorrere in una tardiva fatturazione, avranno conseguenze di particolare intensità, a livello sanzionatorio, per i servizi “generici” ricevuti, che, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, sono soggetti all’imposta in Italia tramite il reverse charge, piuttosto che per quelli resi, che non sono soggetti all’imposta in Italia.
da EUTEKNE.INFO del 22/02/2012