Con la Nota Protocollo n.3540 R.U., l'Agenzia delle Dogane fa scattare da oggi i nuovi controlli di validità e coerenza delle dichiarazioni di importazione per l'immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in un altro Stato membro ("regime 42"), e reimportazione di merci con immissione in consumo in un altro Stato membro ("regime 63"). Non è inoltre dovuta la prestazione della garanzia all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere trasferite in altro Stato membro.
La sospensione è concessa in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro.
La normativa comunitaria, con il Reg. UE 756/2012, ha infatti il fine di adeguare il quadro normativo di riferimento alle disposizioni della Direttiva Iva, 2006/112/CEE, che fissano l'applicazione dell'esenzione fiscale e che recepisce le raccomandazioni della Corte dei Conti europea, la quale, dopo una verifica condotta presso alcuni Stati membri sulle procedure seguite per l'applicazione del regime 42, ha evidenziato sostanziali carenze nelle attività di controllo e ingenti perdite nella riscossione dell'IVA.
Per potersi avvalere del beneficio fiscale della sospensione del pagamento dell'IVA all'atto dell'importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro, l'importatore dovrà obbligatoriamente indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale:
- il numero di partita iva ad esso attribuito nello Stato membro di importazione preceduto dal codice certificato Y040, o il numero di partita iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
- il numero di identificazione Iva del cessionario debitore d'imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.
Stesse prescrizioni si applicano anche in caso di ricorso al regime 63 (Reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato membro).
Può inoltre essere richiesto il contratto di trasporto ai fini della prova dell'effettiva destinazione delle merci in un altro Stato membro.
L'utilizzo dei predetti codici garantisce prassi uniformi all'interno dell'Unione in relazione alle modalità di comunicazione dei dati richiesti all'atto dell'importazione per la concessione della sospensione del pagamento IVA.
Inoltre, condizione indispensabile, è che l'importatore e l'acquirente cui i beni sono ceduti dovranno risultare presenti nell'archivio VIES, quali soggetti passivi IVA ai fini degli scambi intracomunitari.
Fonte: Nota n. 3540 R.U Agenzia Dogane