ACQUISTI INTRACOMUNITARI EFFETTUATI DA SOGGETTI NON ISCRITTI AL VIES

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 27 Aprile 2012, n.42/E ha analizzato le conseguenze della mancata iscrizione al Vies dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con la circolare 26 Luglio 2012 si sottolinea l’evidente incompatibilità con i dettati comunitari e con i principi del libero scambio.

Agenzia delle Entrate: risoluzione 27 Aprile 2012 n. 42/E

Con l’obiettivo di garantire un attento monitoraggio dei soggetti che effettuano scambi intracomunitari, assoggettati quindi al relativo trattamento fiscale agevolato, l’Agenzia delle Entrate a partire dal 31 Maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010) ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla banca dati VIES di tutti i contribuenti intenzionati ad operare in ambito intracomunitario.

A seguito di tale novità, gli operatori devono quindi esprimere tale volontà in maniera preventiva rispetto l’effettuazione delle operazioni. Al momento della richiesta tuttavia non avviene l’automatica assegnazione della partita iva comunitaria; sono necessari infatti 30 giorni affinché l’Agenzia delle Entrate analizzi lo status del contribuente riconoscendo requisiti di affidabilità e perfezioni la procedura tramite il silenzio assenso. Se manca il Vies alla data di effettuazione dell’operazione quindi, l’Amministrazione fiscale, non riconosce il trattamento fiscale dell’operazione intracomunitaria sia per il cedente che per il cessionario e viene meno la possibilità di affidarsi al meccanismo di reverse change. L’Amministrazione fiscale ha altresì precisato che, qualora il soggetto non iscritto al Vies assoggetti l’operazione al regime proprio delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi intracomunitarie, sono previste delle sanzioni pari ad un importo che va dal 100 al 200% dell’imposta omessa.

Si potrebbero evitare i 30 giorni per la valutazione delle domande necessarie all’iscrizione nella banca dati e concedere subito ai contribuenti la soggettività passiva comunitaria, salvo poi riservare la possibilità di fare un’attenta analisi all’amministrazione fiscale.