REGOLAMENTO (UE) N. 851/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 3 SETTEMBRE 2013 CHE AUTORIZZA ALCUNE INDICAZIONI SULLA SALUTE FORNITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI, DIVERSE DA QUELLE FACENTI RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA E ALLO SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO UE N. 432/2012
Articolo 1
1. Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento sono inserite nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione europea a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. L’uso delle indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 è limitato ai richiedenti per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Allo scadere di tale periodo, tali indicazioni sulla salute possono essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni ad esse applicabili, da qualsiasi operatore del settore alimentare.
Articolo 2
L’uso dei dati scientifici e delle altre informazioni, contenuti nelle domande, che il richiedente aveva dichiarato essere oggetto di proprietà industriale e senza la cui presentazione non sarebbe stato possibile autorizzare le indicazioni sulla salute è limitato a favore dei richiedenti per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 3
L’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fonte:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:235:0003:0007:IT:PDF