Con nota protocollo 151838/RU del 22 Maggio 2020, finalmente l'Agenzia delle Dogane rende possibile l'uso della procedura di rilascio semplificata per il certificato di circolazione A.TR, il quale, ricordiamo, permette di far beneficiare il destinatario Turco (in caso di export) o Europeo (in caso di import) dell'esenzione daziaria, fatta eccezione per i prodotti agricoli di base e per quelli carbo-siderurgici.
Come noto il certificato A.TR è uno dei pochi che fino ad oggi non era mai stato oggetto di semplificazioni come invece è stato per l'EUR1 che è possibile evitare ottenendo lo status di esportatore autorizzato.
Ora, l'art. 11 della decisione 1/2006, in deroga a quanto indicato dall'art. 7 relativo alla procedura ordinaria, prevede la possibilità di rilasciare in procedura semplificato l'A.TR.
"Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato esportatore autorizzato, che effettua frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e che offre alle autorità competenti tute le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione né le merci né la richiesta di un certificato di circolazione delle merci A.TR. relativo a tali merci..."
Pertanto, le autorità doganali concedono l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato ad evitare l'emissione cartacea del certificato A.TR. in virtù di un traffico regolare e dell'evidenza di alcune garanzie nel mostrare come viene verificata l'origine dei prodotti.