Diventa operativa dal 28 gennaio 2013 la modifica alla procedura che rende esecutivi gli atti di accertamento in dogana dopo dieci giorni (prevista dal D.L.16/2012)
In pratica, al momento dello sdoganamento o entro il termine massimo di tre anni, l’Ufficio delle Dogane può emettere l’atto di accertamento con la contestazione dei maggiori diritti dovuti (dazio e iva).
Tale atto diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla sua ricezione; l’atto reca l’avvertimento che, decorso il termine per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione (poiché l’Ufficio delle Dogane trasmette telematicamente e giornalmente i relativi carichi agli agenti della riscossione tramite Equitalia Servizi Spa), anche ai fini della esecuzione forzata.
L’atto di accertamento diventa così titolo esecutivo, con la conseguenza che viene compresso il diritto di difesa del contribuente visto che, stando i nuovi termini, si rende praticamente impossibile qualunque tutela cautelare preventiva giurisdizionale.