L'obiettivo di queste quattro "azioni rapide" (da qui l'espressione VAT QUICK FIXES) è di migliorare e rendere più sicuro ed efficiente l'attuale sistema, in attesa dei più incisivi interventi per l'introduzione del sistema definitivo relativo agli scambi transfrontalieri tra imprese di Stati membri.
SPAZIO UNICO EUROPEO
Si congiura la necessità di creare uno "spazio unico europeo" che deve essere improntato ad una maggiore semplicità e consentire di fronteggiare in modo più adeguato le frodi e le manipolazioni.
FUTURO DELL'IVA
Gli Stati membri dell'UE sembrano condividere una soluzione unica e politicamente realizzabile, ovvero un sistema basato sull'imposizione nel luogo di destinazione che funzioni efficacemente. Il motivo di questa scuola di pensiero si basa sul fatto che il sistema IVA non è riuscito a stare al passo con le sfide dell'economia moderna, che è globale, digitale e mobile.
Poiché il nuovo sistema IVA richiederà molto tempo per l'applicazione, la Commissione Europea porterà avanti in parallelo una serie di altre iniziative al fine di contribuire alla risoluzione.
QUATTRO AZIONI RAPIDE
1. PROVA DELLE CESSIONI INTRAUNIONALI
La base normativa è costituita dal regolamento di esecuzione UE 2018/1912 il quale ha apportato delle modifiche al regolamento 282/2011 in tema di prove di trasporto di beni nelle cessioni intracomunitarie a partire dal 1° Gennaio 2020.
Nel regolamento 282/2011 è stata introdotta la sezione 2 bis - esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie. E' composta di un unico articolo, contraddistinto dal numero 45 bis, il quale prevede due procedure:
- Nella prima procedura è il fornitore che nelle cessioni intracomunitarie spedisce o trasporta i beni in conto proprio o tramite terzi
- Nella seconda procedura è l'acquirente o un terzo che, per conto dello stesso acquirente, effettua la spedizione o il trasporto
Una grossa criticità riguarda i trasporti in conto poiché da come si esprime il regolamento non sembra possibile ottemperare gli adempimenti ivi richiesti.
Pertanto si rende necessario, per le cessioni intracomunitarie, tenere a disposizione nei propri archivi, i documenti che provano l'effettivo arrivo della merce nel Paese di destino e l'uscita dal territorio nazionale. In merito a ciò la normativa, al paragrafo 3 elenca gli elementi di prova:
«3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti:
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.»
CESSIONE CON TRASPORTO DA PARTE DEL CEDENTE
ELENCO LETT. A i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere; |
+ |
ELENCO LETT. A i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere; |
= |
il venditore deve possedere due degli indicati documenti dell'elenco A rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra |
ELENCO LETT. B una polizza assicurativa relativa allo spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro |
= |
il venditore deve possedere un documento di cui all'elenco A e uno di cui all'elenco B rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra |
Nei casi in cui nella cessione intracomunitaria è l'acquirente ad effettuare il trasporto direttamente o tramite terzi per suo conto, quest'ultimo deve rilasciare al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta in cui si attesta che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e dove viene identificato lo Stato membro di destinazione dei beni. Nella dichiarazione scritta deve essere inoltre indicata la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni.