I contratti di compravendita internazionali spesso presentano penali che sanzionano ritardi e inadempimenti, ma esiste una notevole differenza tra la disciplina vigente nei paesi “civil law” e quella vigente nei sistemi di “common law”.
Nei primi (come in Italia, dove la “clausola penale” è prevista e disciplinata dagli articoli 1382 e ss. c.c.) viene di regola ammessa la facoltà delle parti di prevedere penali, e viene lasciata eventualmente al giudice la possibilità di rivederle e modificarle allorquando queste siano eccessive o sproporzionate.
In common law tali clausole vengono invece tradizionalmente distinte in liquidated damages clauses e penalty clauses, e si ritengono di regola (ma a certe condizioni) ammissibili le prime, e prive di effetto invece le seconde. In particolare, hanno validità solo le clausole con cui le parti hanno determinato in via anticipata i danni nascenti dall’inadempimento (e l’abbiano fatto in modo equilibrato e ragionevole) ossia attraverso una stima dei danni che possono concretamente e ragionevolmente derivare da una violazione. Si ricorda che i liquidated damages sono dovuti anche qualora in realtà non vi siano stati danni. La giurisprudenza inglese sottolinea che si debba far in modo che la clausola non abbia finalità punitive “the essence of liquidated damages is a genuine pre-estimate of damage…” Tale impostazione è presente in tutti i sistemi di common law (eccezione a questa regola è l'India, dove la legge non opera alcuna distinzione ed ammette clausole con contenuto e natura di penali) e simili clausole sono comunemente adottate ed applicate in ordinamenti nei quali la legge locale è ricalcata su quella inglese, come ad esempio Singapore o Hong Kong.
Infine, le liquidated damages clauses sono spesso riconosciute anche in numerosi paesi arabi e del Golfo. Non è sempre facile distinguere tra penale “pura” e liquidated damages clause. In considerazione della rilevanza che deriva da tale distinzione (poiché la clausola penale è nulla e unenforceable) è opportuno che la parte che intenda rafforzare la propria posizione riponga particolare attenzione nella corretta formulazione della clausola. Spesso la penalità assume la forma di interessi moratori dovuti nel caso di ritardo nel versamento di somme dovute (ad esempio quale corrispettivo di una vendita o fornitura). Anche in tal caso l’elemento centrale è la valutazione sulla abnormità o meno del tasso di interesse, a seconda delle circostanze del caso.
Alla luce del crescente numero di contenziosi in cui la validità di simili clausole è stata posta in discussione, si assiste ormai a clausole sempre più articolate e complesse, nelle quali i criteri seguiti per la loro determinazione vengono esplicitati in modo quanto più dettagliato possibile, e assumono peso significativo le trattative che hanno portato alla redazione delle clausole nella loro formulazione finale.
Fonte: Newsmercati