Le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2913/1992 (in seguito, CDC) e degli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2454/1993, recante le relative disposizioni d’applicazione (in seguito, DAC), prevedono l’istituto dell’IVO –“informazione vincolante in materia di origine”, rilevante facilitazione per gli operatori economici.
L’IVO è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell’Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell’informazione. A differenza delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), esso non ha formato oggetto da parte delle istituzioni dell’UE di analoghe misure di armonizzazione comunitaria (modello unico di domanda, banca dati unica, ecc.)
I. Gli elementi minimi essenziali della richiesta di IVO sono:
1. Nome o ragione sociale, 2. Numero di partita IVA del richiedente (se il richiedente non è residente in uno Stato membro dell’UE la richiesta non può essere accettata), 3. Recapiti del punto di contatto, 4. Nome o ragione sociale e indirizzo del titolare dell’IVO, 5. Paese di origine dichiarata dal richiedente, 6. Tipo di origine (non preferenziale o preferenziale), 7. Tipo di regime doganale associato alla richiesta di IVO, 8. Denominazione commerciale della merce, 9. Descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario, 10. Classificazione tariffaria della merce nella nomenclatura combinata, 11. Riferimento a una ITV esistente, 12. Prezzo franco fabbrica (EXW) della merce. Si tratta di un’informazione indispensabile solo quando la/e regola/e d’origine applicabile/i rimanda/no al valore aggiunto del prodotto finito nell’ultimo paese di trasformazione. Questa informazione richiede il supporto di un congruo numero di fatture e/o altra valida documentazione commerciale giustificatrice a corredo della richiesta, 13. Riferimento alle IVO rilasciate nel l’UE per merci identiche o similari, 14. Composizione quantitativa e qualitativa della merce (i principali materiali impiegati, il paese di origine dei materiali impiegati, la posizione tariffaria dei materiali impiegati, il valore dei materiali impiegati), 15. Descrizione del procedimento che ha conferito il carattere originario alla merce. Per ciascuna fase di lavorazione della merce vanno indicati le materie prime e/o i semilavorati impiegati, il paese di origine dei singoli componenti impiegati, la posizione tariffaria (eventualmente anche solo in SA a 6 posizioni) uscente dalla specifica lavorazione, il valore aggiunto (anche non comportante il cambiamento di posizione tariffaria), 16. Campionatura di supporto, 17. Documentazione di supporto. Il richiedente deve indicare, 18. Informazioni supplementari. Va indicata ogni altra informazione reputata utile non fornita nelle altre caselle, 19. Sottoscrizione dell’IVO anche se questa è presentata per conto di una terza persona.
II. Procedimento
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) delle DAC, nonché del regolamento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n.18612/RI del 1° luglio2010 per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della stessa Agenzia, l’informazione vincolante in materia di origine deve essere notificata al richiedente “entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda”.
Da quando l’Ufficio delle Dogane ha tutti gli elementi per rilasciare l’informazione, decorre un termine massimo di 30 giorni per la redazione e la trasmissione del fascicolo di istruttoria formato.
Considerati i rilevanti riflessi economico-normativi che la certificazione triennale europea richiesta con l’IVO viene di fatto a comportare, deve essere introdotta una fase preliminare di 5 gg. lavorativi, necessari alla valutazione sommari a della completezza e del l’accettabilità della richiesta di IVO.
La richiesta di IVO non può essere accettata se:
- non è conforme all’allegato modello di richiesta;
- il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica;
- il richiedente, nel momento in cui presenta la richiesta, è oggetto di una procedura fallimentare.
- le merci dichiarate nella richiesta siano quelle escluse ai sensi dell’art. 3, comma2, della predetta Determinazione Direttoriale del 14 dicembre 2010 (armi, stupefacenti, oggetti d’antiquariato, esemplari di fauna e flora protetta, materiale radioattivo, ecc.).