IMPORTAZIONE DI PAGLIA IN PELLETS DALLA BIELORUSSIA E UCRAINA: SOLO SE DESTINATI ALLA COMBUSTIONE

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 97/78/Ce del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione,  stabilisce che la Commissione redige un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati ad esportare tali prodotti vegetali nell’Unione.

allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione elenca il fieno e la paglia come prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l’allegato V, parte I,  contiene l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia.

autorizzazione di esportare paglia in pellets nell’Unione e l’inserimento nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. La Bielorussia invece è già inserita nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 ed è autorizzata ad esportare nell’Unione fieno e paglia di qualsiasi tipo.

evoluzione della situazione zoosanitaria in Bielorussia, riferendosi ai focolai di peste suina africani, temendo che l’esportazione da questo paese terzo di fieno e paglia non lavorati possa comportare un rischio elevato per la salute degli animali nell’Unione. È stata quindi chiesta l’adozione di misure precauzionali con la fissazione di condizioni d’importazione più restrittive per il fieno e la paglia provenienti dalla Bielorussia.

In base alle analisi, la situazione zoosanitaria in Bielorussia e in Ucraina non comporta il rischio di diffusione di malattie animali infettive o contagiose nell’Unione, se si permette unicamente l’importazione di paglia in pellets destinata alla combustione, purché venga trasportata direttamente dal posto d’ispezione frontaliero (PIF) di entrata nell’Unione all’impianto di destinazione in cui è effettuata la combustione. Per garantire che non costituiscano un rischio per la salute degli animali in caso di deviazione dalla loro destinazione prevista, queste partite devono essere trasportate in regime di transito doganale, come indicato al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, ed essere monitorate tramite il sistema informatico veterinario integrato TRACES dal PIF di entrata fino all’impianto di destinazione.

È stato pertanto ritenuto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 136/2004 prendendo atto delle suddette misure.

Fonte:http://www.cnsd.it/wp-content/uploads/Commissione-Europea-2014-Regolamenti-494-130512014.pdf