La Repubblica di San Marino è ufficialmente fuori dalla black list.
Con la pubblicazione del Dm 14 febbraio 2014 del Mef, la Repubblica del Titano viene cancellata «dall’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999».
La conseguenza immediata e diretta per i soggetti passivi Iva è il venir meno dell'obbligo di comunicazione Black list, per le operazioni rilevanti ai fini iva con operatori di Paesi a fiscalità privilegiata.
In particolare è auspicabile un intervento dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca quali comunicazioni restano in piedi. L'esclusione di San Marino dalla lista nera, infatti, non sortisce alcun effetto per quanto riguarda la comunicazione degli acquisti di beni con autofattura.
Si presume che occorra dunque continuare a compilare il quadro SE del modello polivalente per la comunicazione in forma analitica degli acquisti di beni con autofattura di cui all'art.16 del DM 24/12/93, mentre occorre compilare solo il quadro BL per le altre operazioni con San Marino, ovvero gli acquisti di beni con addebito dell'iva da parte del cedente sammarinese di cui all'art.12 del DM 24/12/93, gli acquisti di servizi, oltre alle operazioni attive.
Se l'Agenzia dovesse usare lo stesso criterio adottato a seguito dell'eliminazione di Cipro e Malta dalla black list, dovrebbe rimanere l'obbligo della comunicazione delle operazioni con San Marino registrate prima della data di entrata in vigore del DM 12/12/2014, data indicata nel testo del decreto pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle finanze il 24/02/2014.