Esportazioni Ex-Works e il vincolo dei 90 gg

Una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (del 19/12/2013) stabilisce la non tassatività dei termini dei 90 giorni per provare l’uscita dal territorio comunitario di beni ceduti con trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente (“franco fabbrica” o EXW). 

La sentenza con la quale si è conclusa la causa C-563/12, è stata emessa a seguito di un contenzioso instaurato in Ungheria, dove l’interpretazione dell’art.15 della VI Direttiva CEE e della Direttiva 2006/112/CE è simile a quello del legislatore italiano: un’esportazione si considera conclusa, ossia la merce deve uscire dal territorio dello Stato verso un territorio terzo entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla cessione (90 gg).

La Corte di Giustizia si è soffermata, inoltre, sul fatto che una normativa nazionale preveda un termine prestabilito di 90 giorni “qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione”.

La non imponibilità di una cessione all’esportazione diviene applicabile quando:

  • è stato trasmesso all’acquirente il potere di disporre del bene come proprietario;
  • il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione;
  • che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione.

Pertanto se il termine stabilito dalla normativa nazionale ha come conseguenza la privazione definitiva del soggetto passivo all’esenzione dell’operazione, lo stesso deve ritenersi incompatibile con la normativa comunitaria che si ispira ai principi di certezza del diritto, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.

Nella causa in esame, infatti, il contribuente ungherese aveva dimostrato di avere provato comunque l’uscita della merce, anche se dopo i 90 gg, dimostrando la propria diligenza per essersi attivato nei confronti degli acquirenti raccomandando loro il rispetto dei tempi previsti dalla legge. In virtù di tale atteggiamento, secondo la Corte di Giustizia UE, non sussiste più un rischio di evasione fiscale o di perdite fiscali che possa giustificare l’assoggettamento all’imposta.

Fonte: Eutekne.info