Con la sentenza n. 416/30/14 del 24 febbraio 2014, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha ritenuto che l'art.50 bis del DL 331/93 vada interpretato in maniera letterale in merito all'introduzione fisica e la custodia della merce in deposito, disconoscendo in questo modo la possibilità, prevista fra l'altro dal legislatore con il DL 16/2012, dell'introduzione "virtuale" della merce nel deposito o, secondo quanto stabilito dal DL 179/2012, la possibilità di considerare realizzata l'introduzione in deposito anche negli spazi limitrofi allo stesso, senza la preventiva introduzione della merce.
Le violazioni accertate, oggetto del ricorso in argomento, producono effetti sull'iva all'importazione, per la quale l'Agenzia delle Dogane procede al recupero dell'Iva dovuta all'atto dell'importazione delle merci indebitamente qualificate come oggetto dei deposito ed emette avvisi di accertamento nei confronti della Società importatrice e della Società che gestisce il deposito iva in quanto obbligata in solido con la prima.
Ad avviso del primo giudice la constatata ed accertata mancata introduzione delle merci nel deposito farebbe venir meno il beneficio fiscale della sospensione dell'Iva al momento della importazione. Contro tale pronuncia la società importatrice presenta impugnazione mediante atto di appello, deducendo l'errore commesso dal primo giudice circa la mancata introduzione fisica della merce nel magazzino Iva, l'errore circa la mancanza di documentazione (contratto di deposito e addebito dei servizi di deposito), l'errore circa la valutazione delle prove documentali prodotte dalla società appellante in ordine alla immissione della merce in magazzino.
Inoltre la società appellante deduce la errata interpretazione dell'art.50 bis del D.L. 331/1933, c.4 lett. b, secondo cui tale norma subordinerebbe l'ammissione al beneficio della sospensione dell'Iva all'importazione all'ingresso fisico della merce in deposito, contrariamente al tenore letterale della norma, all'interpretazione autentica fornita dall'art.16 del D.L. 185/08 e alla giurisprudenza tributaria in termini.
Infine la società appellante sostiene che non ci sia nessuna differenza per l'Erario se l'Iva viene pagata all'importazione in Dogana o mediante la registrazione dell'autofattura, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado secondo cui ci sarebbe diversità tra l'iva assolta all'estrazione dal magazzino e quella versata in dogana.
Ad avviso della Commissione appare corretta la valutazione effettuata dal primo giudice secondo il quale "..l'articolo 50 bis dispone la introduzione e la custodia delle merci, talchè, sotto il profilo letterale oltre che logico, deve essere esclusa l'introduzione virtuale invocata", attendendosi all'orientamento della Cassazione (sentenza 12262/2010, sebbene anteriore agli interventi legislativi interpretativi di senso contrario del 2012 ), secondo cui le caratteristiche intrinseche del contratto di deposito fanno sì che non possa mai venir meno la materiale introduzione dei beni nel deposito Iva.