Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane n. 493869/2021, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, vengono comunicate le nuove istruzioni per i soggetti che operano con altri paesi dell'Unione Europea; le novità sono:
- Non vi è più l’obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis con cadenza trimestrale;
- Per quanto concerne l’invio mensile, la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sarà obbligatoria se l’importo totale trimestrale è uguale o superiore a 350.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
- Le informazioni nel modello INTRA 2-bis relative allo Stato del soggetto fornitore, al codice IVA dello stesso e all’importo delle operazioni in valuta non vengano più rilevate negli elenchi intrastat relativi agli acquisti di beni;
Sono stati inoltre aggiorati i modelli INTRASTAT, le istruzioni e le specifiche tecniche. Tutta la documentazione è reperibile nel portale dell’Agenzia delle Dogane.
Di seguito le novità contenute nelle nuove istruzioni tecniche per la compilazione dei modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis: negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i valori relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alle specifiche di cui alle colonne A e B della Tabella “‹Natura della transazione›” di cui all’Allegato XI;
- i soggetti che nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, stimano di realizzare un valore di acquisti o vendite superiore a 20.000.000 €, devono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla distinzione a 2 cifre - colonne A e B - di cui alla Tabella indicata nel punto precedente;
- i soggetti diversi da quelli indicati sopra, possono comunicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla distinzione a 1 cifra - colonna A - o alla distinzione a 2 cifre - colonne A e B - di cui alla Tabella precedente.
Nel modello INTRA 1 bis bisognerà inoltre indicare l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
Novità per le spedizioni inferiori a 1.000 €
L’art. 3 della Determinazione prevede inoltre che, in accordo alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 €, sia possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza distinzione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice convenzionale “99500000”.
Tale semplificazione è valida sia per i modelli INTRA 1-bis (cessioni), che ai modelli INTRA 2-bis (acquisti).
Semplificazioni agli elenchi INTRA 2-quater per gli acquisti di servizi
In merito agli acquisti di servizi, non verranno più rilevate le seguenti informazioni:
- partita IVA del fornitore
- valore delle operazioni in valuta
- modalità di erogazione
- modalità di incasso
- Paese di pagamento
Viene meno l’invio trimestrale del modello INTRA 2-quater, come per gli elenchi INTRA 2-bis.
In ultimo, relativamente al regime di call-off-stock, le informazioni riguardanti l’identità ed il numero di identificazione attribuito ai fini IVA aggiunto al soggetto destinatario sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.
Per maggiori chiarimenti contattaci al numero 0733 898820.