Nuove specifiche per l’origine non preferenziale (Made in): Reg. Delegato 2021/1934

In relazione all'art. 60 del CDU – Codice Doganale dell’Unione, i prodotti trasformati si considerano di origine non preferenziale (Made in) "del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Le regole per determinare l'origine non preferenziale sono contenute nell’allegato 22-01 ma attenzione, perché detto allegato non prevede regole per tutti i prodotti ma solo per quelli più critici. Pertanto, per tutti i prodotti non ricompresi, l’origine non preferenziale deve essere determinata applicando il principio di ultima lavorazione sostanziale.

Il nuovo Regolamento 2021/1934 che modifica il Regolamento 2446/2015 ha apportato le seguenti modifiche:

  • articolo 33, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali: 
    • se il prodotto finale rientra nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi;
    • se il prodotto finale rientra nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi;"
  • articolo 34 è aggiunto il seguente comma: «Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci. Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione è considerata un’operazione minima, l’origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi."

Per maggiori chiarimenti contattare il Doganalista Luigi Mattozzi luigi@www.ebs-srl.it