LAVORAZIONI INTRA-UE: SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SUL REGIME IVA

La Corte di giustizia, con la sentenza relativa alle cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2014, ha stabilito che i trasferimenti intracomunitari di beni  ad uno  Stato membro dell’Unione europea, al fine di essere lavorati, sono ammessi al regime c.d. di sospensione d’imposta a condizione che, al termine della prestazione, i beni ritornino nel territorio di origine.

La normativa comunitaria di riferimento è contenuta nell’art. 17, par. 2,  della direttiva 2006/112/CE, che alla lettera f  prevede che non sono considerati trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene che deve subire una prestazione di servizio, perizia o lavori riguardanti il bene, che siano materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire  dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato.

Secondo il legislatore comunitario, dunque, la spedizione di un bene ai fini della prestazione di un servizio resa al soggetto passivo non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro (regime sospensivo) qualora tale bene sia successivamente rispedito al soggetto passivo nello Stato membro di origine, cioè quello a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito.

In difetto di tale condizione, il trasferimento dei beni da uno Stato all’altro costituisce cessione intracomunitaria (nel Paese di origine) ed acquisto intracomunitario (nel Paese di destinazione) e la  successiva cessione dei beni sarà  localizzata nel Paese membro in cui è effettuata la lavorazione.

Nel nostro ordinamento l'art. 38 del D.L. 331/93, ha recepito la norma comunitaria con il seguente test “Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali [omissis]…, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità.

E' evidente come la norma interna è in contrasto con la corrispondente disposizione unionale che accorda il regime sospensivo esclusivamente qualora il bene, al termine delle operazioni che ha subito nel territorio in cui è stato trasferito, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro dal quale erano stati inizialmente spediti o trasportati , mente la  norma italiana consente l’applicazione del regime sospensivo anche ai trasferimenti destinati ad un qualsiasi paese diverso da quello di esecuzione della prestazione (comunitario e non), anche se differente da quello di partenza.

Pertanto, se un bene, al termine della trasformazione, non viene restituito al committente nel Paese da cui era arrivato, ma viene inviato come «prodotto compensatorio» in uno Stato membro diverso da quello di provenienza ovvero venga esportato, il committente non residente dovrebbe ivi acquisire una posizione iva per rilevare l'acquisto intracomunitario del bene originariamente introdotto e la successiva cessione intracomunitaria o l'esportazione del prodotto trasformato.

Fonte: Newsmercati.com