Il deposito doganale è un regime economico e sospensivo, autorizzato dall’autorità doganale, che consente la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci estere depositate. Gli operatori economici hanno quindi la possibilità di differire il pagamento di tali tributi al momento della loro destinazione finale, cioè al momento del loro prelievo dal deposito doganale da parte dell'acquirente.
Nella sentenza dell'11/07/2013, causa C-273/12, la Corte UE ha preso in considerazione il caso in cui la merce in deposito sia oggetto di furto valutando se, in tale evenienza, sorga o meno l'obbligazione doganale e l'esigibilità dell'IVA.
L'esistenza dell'esigibilità dell'IVA, è legato al nascere dell'obbligazione doganale all'importazione. Secondo la UE, infatti, il caso in questione non può rientrare nell'ipotesi di esclusione dal sorgere dell'obbligazione tributaria all'importazione a seguito di distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l'autorizzazione dell'Autorità Doganale. Tale ipotesi è riservata esclusivamente ai casi di introduzione irregolare della merce nel territorio UE e di mancata osservanza degli obblighi e delle condizioni dei diversi regimi doganali ai quali la merce è stata vincolata, previsti dal Regolamento Comunitario 2913/1992.
Secondo la Corte è applicabile la norma di cui all'art. 203 di tale Regolamento CEE, riguardo la sottrazione al controllo doganale di merci soggette a dazi all'importazione, circostanza che si verifica in presenza di qualsiasi azione o omissione che abbia l'effetto di impedire, anche solo temporaneamente, all'autorità doganale, di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti.
In conclusione, il realizzarsi di tale fattispecie fa sorgere l'obbligazione doganale all'importazione, nonché l'esigibilità dell'IVA.