LA DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE IN TURCHIA

In Turchia il contratto di distribuzione, a differenza del contratto di agenzia, non è disciplinato espressamente dalla legge. Alcune disposizioni regolano in parte i contratti di distribuzione: Legge turca sulla Concorrenza, Codice delle Obbligazioni e Codice del Commercio.

 La vendita attraverso un distributore turco può rappresentare, per un esportatore italiano, una valida scelta:

  • tramite la distribuzione il rischio relativo al pagamento viene controllato più facilmente rispetto, ad esempio, all’intermediazione effettuata da un agente
  • il distributore turco con forti legami con il territorio può consentire di accedere ai canali di vendita tipici della tradizione locale come, ad esempio, i bazar o i mercati all’aperto
  • i margini dei distributori turchi sono, secondo uno studio recente, inferiori rispetto a quelli medi dei distributori calcolati su scala globale.

Nell’ordinamento turco vige il principio della libertà contrattuale. Esistono tuttavia alcune disposizioni che regolano in parte i contratti di distribuzione nella Legge turca sulla Concorrenza del 1997 e trovano inoltre applicazione i principi generali sui contratti contenuti nel Codice turco delle Obbligazioni (TCO) e nel Codice turco del Commercio (TCC), entrambi riformati recentemente.

Per la conclusione di un accordo di distribuzione in Turchia, è sempre preferibile che le parti disciplinino nel dettaglio la relazione tramite contratto scritto, indicando, tra l’altro:

  • gli obblighi in capo al fornitore e al distributore
  • la concessione o meno dell’esclusiva
  • i termini e le condizioni di fornitura dei prodotti
  • i prodotti stessi
  • le clausole a tutela dei diritti di proprietà industriale del fornitore (marchi, brevetti)
  • gli eventuali obblighi di garanzia assunti dal fornitore
  • la clausola risolutiva
  • la legge applicabile e il foro competente.

Nel caso in cui un importatore turco abbia acquistato per un lungo periodo di tempo i prodotti del fornitore, in assenza di uno specifico contratto, ma in virtù di una consolidata relazione instauratasi di fatto tra le parti, tale rapporto potrebbe essere qualificato come contratto di distribuzione laddove dovesse essere ravvisata la presenza degli elementi costitutivi di tale contratto, vale a dire uno specifico diritto di vendita in proprio nome e conto in capo al distributore e l’esistenza di un rapporto continuativo col produttore contraddistinto dall’impegno, da parte del distributore, alla promozione costante delle vendite.

Con riferimento alla clausola di non concorrenza, la giurisprudenza dei tribunali turchi è tendenzialmente orientata a ritenere che l’obbligazione del distributore di promuovere unicamente la vendita dei prodotti del fabbricante sia compresa nell’obbligazione, dal contenuto più ampio, di agire nell’interesse di quest’ultimo e, conseguentemente, di astenersi dal vendere prodotti concorrenti.

Alla luce delle disposizioni del diritto turco vigenti in materia di concorrenza, invece, l’obbligazione del distributore di non concorrenza post-contrattuale deve essere limitata alla durata di un anno e deve riguardare unicamente i prodotti concorrenti del produttore ed essere limitata al territorio di competenza del distributore nell’ambito del contratto. In Turchia, più in generale, le limitazioni della libera concorrenza sono controllate e, talvolta, vietate

La Turchia ha sottoscritto la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. In un rapporto di distribuzione Italia-Turchia risulterebbe pertanto preferibile, in linea generale, optare per l’adozione nel contratto di una clausola compromissoria.

In assenza nel contratto della scelta della legge applicabile, sia le regole italiane sia quelle turche di diritto internazionale privato condurrebbero ad applicare al rapporto la legge del luogo ove viene svolta la prestazione caratteristica che, nei rapporti di distribuzione, è l’attività di promozione delle vendite. Pertanto, al fine di evitare che venga applicata al contratto di distribuzione la legge turca, occorrerebbe indicare espressamente la legge con la quale si intende disciplinare il rapporto.

I rapporti commerciali tra l’Italia e la Turchia sono agevolati dal fatto che la Turchia nel 1996 ha sottoscritto con l’UE l’Accordo di Unione doganale, che prevede l’impegno alla soppressione di qualsiasi barriera doganale e l’adozione, nei confronti di paesi terzi, di una tariffa doganale comune.

Italia e Turchia hanno sottoscritto numerosi accordi bilaterali come quelli finalizzati ad evitare la doppia imposizione o  promuovere e proteggere gli investimenti nonché accordi in materia di cooperazione in materia economica, industriale, tecnologica e giudiziaria.

 

Fonte: www.newsmercati.com

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