La disciplina delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi è contenuta nel Reg.(CE) n. 1235/2008 e successive modifiche (All.1) della Commissione in attuazione delle disposizioni dettate dal Reg.(CE) n. 834/2007 2 (Allegato 2) del Consiglio- relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
A livello nazionale, le disposizioni di dettaglio per l’attuazione del Reg.(CE) n. 1235/2008 sono dettate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MPAAF) attraverso propri decreti.
Con la presente Circolare si sostituiscono le istruzioni impartite nel particolare settore con la precedente n. 57/D del 20/10/2003, nelle more della realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle Amministrazioni interessate secondo il modello operativo dello Sportello Unico Doganale disciplinato dal DPCM n. 242 del 4/11/2010, fornendo, nel contempo, una sintesi del quadro normativo vigente, nella particolare materia, a livello UE e nazionale.
L’importazione da Paesi terzi di prodotti da “agricoltura biologica” è disciplinata dal Reg.(CE) n. 834/2007 del Consiglio che individua, all’art. 32, i prodotti conformi e, all’art. 33, i prodotti che forniscono garanzie equivalenti, le cui caratteristiche sono di seguito sinteticamente descritte.
A. prodotti conformi: sono prodotti conformi alle disposizioni di cui ai Titoli II (obiettivi e principi generali della produzione biologica), III (norme di produzione) e IV (etichettatura) del Reg.(CE) n. 834/2007 ed alle relative norme di attuazione. Tali prodotti sono sottoposti a certificazione da parte di Organismi di Controllo1 riconosciuti dalla Commissione Europea ed inseriti nell’allegato I del Reg.(CE) n. 1235/2008. Fatti salvi i controlli di natura veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, per l’immissione in libera pratica di tale tipologia di prodotti, non è previsto alcuno specifico adempimento2. Tenuto conto che attualmente nessun Organismo di controllo è incluso nella lista di cui all’allegato I al Reg.(CE) n. 1235/2008, non è possibile importare nella UE tale tipologia di prodotti.
B. prodotti che forniscono garanzie equivalenti: sono quelli che possono essere importati da un Paese terzo come prodotto biologico, a condizione che:
a) il prodotto sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;
b) agli operatori siano state applicate, in modo continuo ed efficace, misure di controllo equivalenti a quelle di cui al titolo V;
c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel Paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo o ad un organismo di controllo riconosciuti;
d) il prodotto sia munito di un Certificato di Ispezione, [tranne per i prodotti provenienti dalla Svizzera3 (All.3)], rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni per essere assimilato al biologico.
C. prodotti importati sulla base di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro ai sensi dell’art. 19 del Reg.(CE) n. 1235/2008.
Il Regolamento di attuazione precisa requisiti e funzioni del Certificato di Ispezione per l’immissione in libera pratica (art. 13) o per il vincolo a regimi sospensivi - deposito doganale o perfezionamento attivo - (art.14) delle merci. L’operazione doganale è subordinata:
- alla presentazione dell’originale del Certificato di Ispezione alla competente autorità nazionale;
- alla verifica della partita e alla vidimazione del Certificato di Ispezione da parte della competente autorità nazionale.
Relativamente alla provenienza, è possibile importare in regime di equivalenza sia dai Paesi terzi inclusi nell’allegato III del Reg.(CE) n. 1235/2008 che da quelli nei quali operano gli Organismi di Controllo inclusi nell’elenco di cui all’allegato IV dello stesso regolamento.
Il Reg.(CE) n. 1235/2008 della Commissione Europea stabilisce le regole applicabili all’importazione dei prodotti conformi e di quelli che offrono garanzie equivalenti. Lo stesso regolamento prevede, all’art. 19, in un periodo transitorio che terminerà il 1° luglio 2014, la possibilità per gli Stati Membri di rilasciare autorizzazioni ad importare prodotti da Paesi Terzi non coperti dal regime di equivalenza.
Allo stato sono quindi possibili le seguenti tre tipologie di importazioni di prodotti biologici:
A. Prodotti provenienti da Paesi Terzi elencati nell’allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008;
B. Prodotti importati da Paesi Terzi in cui operano Organismi elencati nell’allegato IV del Reg. (CE) n. 1235/2008;
La disciplina di base per la regolamentazione della produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico è stabilita dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220 (All.4) che individua nel MPAAF l’Autorità nazionale responsabile del controllo e del coordinamento dell’attività tecnico-scientifica inerente l’applicazione della regolamentazione comunitaria in materia.
Lo stesso provvedimento delinea il sistema di controllo sulle produzioni e sugli operatori mediante Organismi di Controllo Autorizzati, vigilati dal predetto Dicastero e dalle Regioni e Province Autonome, il cui elenco è consultabile sul Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica (SINAB).
Il MPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità alimentare e della pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - provvede anche al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni nei casi in cui il Paese terzo di provenienza dei prodotti biologici non operi in regime di equivalenza.
Il quadro normativo europeo e nazionale è volto a garantire che le importazioni di prodotti biologici siano effettuate esclusivamente da operatori iscritti nella categoria “Importatori” dell’Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all’art. 7 del DM 1° febbraio 2012 n. 2049 consultabile sul Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica (SINAB). Qualora l’importatore non sia in elenco i prodotti possono essere importati solamente come prodotti da agricoltura convenzionale e non biologica.
Il sistema delle comunicazioni e dei controlli delineato dal quadro normativo nazionale non interagisce con il sistema doganale ancorché preveda la possibilità di intervento degli Organismi di Controllo anche presso la dogana di arrivo dei prodotti biologici.
Al fine, pertanto, di rendere possibili le necessarie sinergie operative nel rispetto delle rispettive competenze, sarà cura dell’Organismo di Controllo di volta in volta interessato dare preventiva comunicazione del proprio intervento con congruo anticipo, all’Ufficio delle Dogane presso il quale è previsto l’arrivo della merce, affinché siano svolte in modo coordinato e secondo la logica dello “sportello unico doganale” le rispettive incombenze procedurali.
La competente Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare informerà al riguardo gli Organismi di Controllo autorizzati ed assicurerà il necessario raccordo con questa Agenzia anche per lo sviluppo di un sistema strutturato di scambio informativo delineato alla stregua del meccanismo di interoperabilità già previsto nell’ambito del predetto “sportello unico doganale” di cui al DPCM n. 242/2010.
ADEMPIMENTI A CURA DEGLI OPERATORI E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
Tenuto conto di quanto precede e considerato che:
- l’importatore, almeno 7 giorni prima dell’effettuazione dell’operazione doganale, deve informare di tale evento il proprio Organismo di Controllo nonché il MPAAF mediante la trasmissione, in via elettronica, della comunicazione di cui all’allegato 1 del DM n. 18378/2012, dalla quale emergono anche alcuni elementi di interesse doganale;
- spetta agli Organismi di Controllo verificare, sulla base delle comunicazioni preventive - descritte alla pag. 6, punto 2, lett. a -, l’idoneità degli elementi atti a consentire l’importazione dei prodotti biologici in conformità con le disposizioni del Reg.(CE) n. 1235/2008 nonché, ove prevista, la regolarità del Certificato fitosanitario di esportazione;
- il MPAAF riceve in via anticipata le predette comunicazioni relative alle importazioni dei prodotti biologici nonché, periodicamente, report statistici sui volumi di tali operazioni e sui provvedimenti adottati nei confronti degli operatori in caso di “non conformità”;
- sotto il profilo della classificazione doganale delle merci non è prevista, nella nomenclatura combinata, una distinzione che individui e distingua dagli altri prodotti della medesima NC i prodotti biologici tenuto conto che tale qualità non rileva ai fini tariffari;
- a decorrere dal 17 Giugno 2013, come riportato nell’allegato comunicato (All.5), per quel che riguarda le importazioni di merci di cui alle voci 1001, 1005, 1006, 1008, 1101, 1102, 1104, 1201, 1204, 1205, 1206 e 1509, è obbligatorio inserire nella casella 33 del DAU uno dei seguenti codici addizionali (CADD) per distinguere i prodotti biologici da quelli non biologici;
o Z040 “Prodotto biologico importato nel rispetto del Reg.(CE) n. 834/2007 e delle disposizioni attuative europee e nazionali”;
o Z041 “Prodotto non biologico”;
- il Certificato di Ispezione di cui all’art.13 del Reg.(CE) n. 1235/2008 è censito dal sistema informativo doganale mediante attribuzione del codice C644 (“Certificato d'Ispezione per i prodotti biologici”) che va indicato, a cura dell’importatore, nella casella 44 del DAU11;
- nella predetta casella 44, l’operatore dovrà inoltre indicare il Paese di emissione (codice Iso Paese che ha emesso il Certificato di Ispezione), l’anno di emissione (l’anno di emissione del Certificato di Ispezione) e l’identificativo (il numero del Certificato di Ispezione rilasciato dalla competente autorità).
Immissione in libera pratica
L’Ufficio doganale, per i casi selezionati CD, CS e VM, oltre a procedere ai consueti controlli previsti per ciascun tipo di verifica richiesti dal circuito doganale di controllo (CDC), accerta altresì - in presenza del CADD Z040 - che nella casella 44 del DAU, siano correttamente riportati sia il codice identificativo C644 che i dati relativi al Certificato d’Ispezione per i prodotti biologici.
In conformità alle disposizioni dell’art. 13 ed alle note all’allegato V (Modello di Certificato d’Ispezione) del Reg.(CE) n. 1235/2008.
La Commissione può riconoscere, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.
Per i prodotti non importati ai sensi dell’articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.
Regimi doganali sospensivi
Preparazioni ai sensi dell’art. 2, lett. i) del Reg.(CE) n. 834/2007
L’articolo 14 del Reg.(CE) n. 1235/2008, al comma 1, fa riferimento al deposito doganale o al perfezionamento attivo quale possibile regime doganale sospensivo di una partita che, prima di essere immessa in libera pratica, sia oggetto di una o più preparazioni, precisando che la vidimazione del Certificato d’Ispezione è possibile solo “prima dell’esecuzione della prima preparazione”.
In tale caso quindi, l’Ufficio doganale, espletati i controlli senza rilievi, procede alla vidimazione dell’originale del Certificato d’Ispezione che, successivamente alla preparazione, all’atto dell’operazione di immissione in libera pratica, sarà presentato all’Ufficio doganale che lo restituirà all’importatore indicato alla casella 11, senza altri adempimenti.
Suddivisioni della partita in lotti
Lo stesso articolo 14 del Reg. (CE) n. 1235/2008, al comma 2, prevede il caso della suddivisione in più lotti della partita vincolata ad uno dei predetti regimi sospensivi prima dell’immissione in libera pratica, stabilendo che la vidimazione della casella 17 del Certificato d’Ispezione è possibile solo “prima che sia effettuata la suddivisione della partita”.
All’atto dell’immissione in libera pratica dei singoli lotti ottenuti dalla suddivisione della partita sarà presentato, a cura dell’importatore, un Estratto del Certificato d’Ispezione, che l’Ufficio doganale, vidimerà apponendovi le attestazioni richieste nella casella 14 e trattenendone copia agli atti da associare alla rispettiva dichiarazione doganale.
Fonte:
Link.
http://www.cnsd.it/wp-content/uploads/Agenzia-Dogane-Crcolari-13D-02082013-.pdf