Quando un nuovo paese diventa comunitario, esiste sempre un periodo transitorio che crea un po’ di confusione nel trattamento degli scambi da e verso il nuovo paese membro.
Dal 1 Luglio si rendono applicabili le disposizioni transitorie ai fini IVA contenute nel DL 331/93, per gli scambi intracomunitari di beni, mentre per quanto riguarda le prestazioni di servizi le regole sono sempre quelle del’art.7 ter del DPR 633/72. Da tale data quindi gli scambi di beni tra soggetti passivi d’imposta saranno considerati acquisti e cessioni intracomunitari ed i servizi faranno riferimento all’art. 7-ter del DPR 633/72.
Semplifichiamo le cose con degli esempi.
1) Cessioni di beni all’esportazione effettuata prima del 1 luglio 2013 con passaggio della merce in Croazia dopo il 1 Luglio 2013 e quindi carente di documentazione doganale. In questo caso rimane ferma la posizione di esportazione con emissione fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art.8 del DPR 633/72, ma come prova dell’avvenuta esportazione resta a carico del cedente dimostrare con ogni mezzo di prova alternativo l’uscita delle merci dal territorio dello Stato.
2) Cessione di beni a soggetto passivo d’imposta in Croazia, con invio della merce successivo al 30 giugno 2013 per la quale è stata emessa fattura, non imponibile ai sensi dell’art.8, prima del 1 luglio.
In tale ipotesi, come precisato dall’art. 60 del DL n. 331/93, sempreché sussistano i requisiti di cui all’art.41 del DL 331/93 per considerare l’operazione come cessione intracomunitaria (oggettivo, soggettivo, territoriale), resta fermo l’art.8 del DPR 633/72 ma l’operazione è rilevante ai fini INTRASTAT, anche se la fattura è stata registrata prima del 1 Luglio 2013.
3) Nel caso in cui l’acquirente non sia soggetto passivo Iva, l’operazione deve essere assoggettata ad Iva per intero importo con conseguente necessità di regolarizzare la fattura emessa ai sensi dell’art.8;
4) Acquisto di beni proveniente dalla Croazia, con trasporto effettuato successivamente al 30 giugno 2013, con fattura emessa prima del 1 Luglio 2013. Questa operazione si considera acquisto intracomunitario, con tutto ciò che ne consegue ai fini IVA e INTRASTAT.
5) Eventuali cessioni di beni a viaggiatori croati effettuate fino al 30 giugno 2013, con i requisiti di non imponibilità di cui all’art.38-quater del DPR 633/72, ma usciti dal territorio dello Stato successivamente alla suddetta data, devono essere assoggettate ad IVA.
6) Per le prestazioni di servizi da parte del soggetto passivo croato al committente italiano, il committente ha l’obbligo di integrare la fattura e dichiararla ai fini intrastat.