Novità per le cessioni intra con resa EXW

Dal 1° settembre 2024, sono entrate in vigore importanti modifiche normative relative alle cessioni intracomunitarie, in particolare per quanto riguarda la resa EXW (Ex Works) e le prove del trasferimento della merce. Queste novità mirano a rafforzare il controllo sulle operazioni senza IVA, imponendo criteri più rigorosi per la dimostrazione del trasporto dei beni in ambito intracomunitario.

Resa EXW: cosa cambia?

La resa EXW, che implica la consegna della merce presso i locali del venditore, prevede che tutti i rischi e i costi di trasporto siano a carico dell’acquirente. Storicamente, questa clausola è stata soggetta a potenziali difficoltà nel fornire prove adeguate del trasferimento della merce, proprio perché il venditore non gestisce direttamente il trasporto.

Dal 1° settembre 2024, tuttavia, è stato chiarito che, nonostante la condizione di resa EXW, la responsabilità del venditore di garantire l’esenzione IVA rimane vincolata alla presentazione di prove documentali solide e verificabili, con un maggiore onere di verifica rispetto al passato.

Prova del trasferimento nelle cessioni intracomunitarie: novità 2024

La normativa vigente stabilisce che, per poter qualificare una cessione come intracomunitaria esente da IVA, è indispensabile fornire prove concrete che la merce abbia lasciato il territorio italiano per essere trasferita in un altro Stato membro dell'UE. Con le nuove disposizioni, sono state introdotte regole più severe sulle prove da fornire:

  • Documento di trasporto (CMR, o analogo): deve essere fornito dal venditore, anche se non è direttamente coinvolto nel trasporto. Questo implica che il venditore, anche con resa EXW, deve collaborare strettamente con l'acquirente per ottenere la documentazione necessaria.
  • Prova alternativa rafforzata: se il CMR non è disponibile, il venditore può fornire altre prove equivalenti, come la ricevuta di pagamento della merce accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell’acquirente attestante l’avvenuta ricezione dei beni nello Stato di destinazione.
  • Doppia prova: dal 2024, è stato introdotto il concetto di “doppia prova”. Per godere dell’esenzione IVA, è necessario presentare due prove non contraddittorie che attestino l’uscita della merce dal territorio italiano. Tra questi documenti possono essere inclusi, oltre al CMR, anche la fattura di vendita, l’ordine di trasporto o altri documenti rilasciati da terzi coinvolti nella catena logistica.

Sanzioni in caso di mancanza di prove dal 2024

Con le modifiche normative, le sanzioni in caso di mancanza di documentazione probatoria sono state rese più pesanti e definite in maniera più chiara. Se il venditore non è in grado di dimostrare adeguatamente il trasferimento della merce verso un altro Stato membro, l'operazione sarà considerata una vendita interna, con l’obbligo di versare l’IVA italiana.

Le principali sanzioni previste dal 1° settembre 2024 sono:

  • Sanzione base del 30% dell'IVA non versata: Applicabile nel caso in cui manchi la documentazione prevista.
  • Sanzione fino al 50%: Se emerge che il venditore ha completamente omesso di raccogliere la documentazione necessaria o ha trascurato le nuove regole sulle prove di trasferimento.
  • Sanzione ridotta in caso di collaborazione: Nel caso in cui il venditore dimostri di aver compiuto sforzi significativi per ottenere la documentazione richiesta, ma non sia riuscito a ottenerla per cause indipendenti dalla sua volontà, le sanzioni possono essere ridotte.

Nuove misure di prevenzione dal 2024

Per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla nuova normativa, i venditori devono adottare misure preventive più stringenti rispetto al passato. Alcuni accorgimenti utili includono:

  1. Richiesta della documentazione in anticipo: Anche se la resa EXW implica che il venditore non si occupa del trasporto, è essenziale stabilire, sin dalla fase contrattuale, che l’acquirente fornirà i documenti di trasporto (CMR o simili) necessari per provare l’uscita della merce.

  2. Clausole contrattuali rafforzate: È consigliabile inserire nel contratto clausole che obblighino l’acquirente a fornire una dichiarazione ufficiale di avvenuta ricezione della merce nello Stato UE di destinazione, specificando le tempistiche per la consegna della documentazione.

  3. Collaborazione con il trasportatore: Se possibile, il venditore dovrebbe mantenere contatti diretti con il trasportatore o con altri intermediari coinvolti nella logistica per ottenere direttamente la documentazione probatoria.

  4. Conservazione digitale delle prove: Le nuove norme suggeriscono una gestione digitale e centralizzata della documentazione di trasporto, fatture, ricevute e dichiarazioni, in modo da garantire un rapido accesso in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

Le modifiche entrate in vigore il 1° settembre 2024 rafforzano notevolmente gli obblighi probatori a carico dei venditori, anche nel caso di operazioni con resa EXW. Nonostante il trasporto sia formalmente a carico dell'acquirente, il venditore ha comunque la responsabilità di raccogliere e conservare la documentazione necessaria per dimostrare che la merce è stata effettivamente trasferita in un altro Stato membro dell’UE.

Le sanzioni, particolarmente elevate in caso di mancanza di prove, impongono ai venditori di adottare un approccio più attento e proattivo nella gestione delle proprie operazioni intracomunitarie. Raccogliere in modo tempestivo e preciso tutte le prove richieste diventa essenziale per evitare sanzioni fiscali e garantire l’applicazione corretta del regime di esenzione IVA.