Il nuovo Decreto 141/2024 e l’applicazione delle sanzioni, previste anche deroghe e tolleranze

Il Decreto 141/2024 stà suscitando molta preoccupazione per l'applicazione delle sanzioni, ecco qui di seguito un riassunto dettagliato ed esaustivo di quanto è previsto.

Sanzioni Amministrative

  • Ne bis in idem e tolleranze: è previsto un principio di "ne bis in idem" (non doppia sanzione per lo stesso reato) e una maggiore tolleranza verso gli errori lievi:
    • Riduzione di sanzioni: se i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati, la sanzione è ridotta di un terzo.
    • Esclusione delle sanzioni: nessuna sanzione si applica se i diritti complessivi dichiarati sono pari o superiori a quelli accertati.
    • Errori non essenziali: per inesattezze formali senza impatto sui diritti dovuti, la sanzione va da 150 a 1.000 euro, applicata una sola volta, anche in presenza di più violazioni​.

Sanzioni per Dichiarazioni infedeli

Per "Dichiarazioni infedeli" si intende una dichiarazione presentata con informazioni volutamente false o alterate, al fine di ridurre o evitare il pagamento dei dazi e delle imposte doganali dovuti. A differenza della dichiarazione incompleta, la dichiarazione infedele implica generalmente un intento doloso (cioè la volontà di ingannare), anche se, in assenza di prove di dolo, può essere trattata come una violazione amministrativa e non come reato di contrabbando

Esempi di dichiarazione infedele

  1. Sottovalutazione del Valore della Merce

    • Un importatore dichiara un valore di acquisto inferiore rispetto a quello reale, magari riportando un prezzo fittizio sulla fattura per ridurre la base imponibile del calcolo dei diritti doganali.
    • Conseguenza: se scoperto, l’operazione è considerata dichiarazione infedele, e l’azienda rischia sanzioni amministrative tra l’80% e il 150% dei diritti di confine evasi. Se il dolo è provato, potrebbe configurarsi il reato di contrabbando.
  2. Origine Falsificata

    • Un esportatore dichiara che la merce è di origine di un paese con accordi di libero scambio con l’UE per usufruire di dazi ridotti, quando invece la merce è prodotta in un paese senza tali agevolazioni.
    • Conseguenza: questa falsificazione sull’origine comporta il pagamento dei dazi pienamente dovuti e sanzioni per dichiarazione infedele. Con dolo accertato, si può arrivare al contrabbando.
  3. Descrizione Errata della Merce

    • Un dichiarante inserisce una descrizione diversa da quella effettiva (ad esempio, dichiara merce a dazio ridotto come componenti elettronici anziché prodotti finiti).
    • Conseguenza: se questa alterazione è intenzionale, rientra nella dichiarazione infedele e può essere trattata come violazione amministrativa o come contrabbando, a seconda del dolo.
  4. Quantità della Merce Alterata

    • L’azienda dichiara una quantità inferiore alla reale, per abbassare l'importo dei dazi.
    • Conseguenza: una quantità alterata in modo significativo configura dichiarazione infedele; con dolo, l’atto può essere considerato contrabbando.
  • Sanzioni graduali: l'articolo 96 del decreto stabilisce che le violazioni formali, se non influenti sui diritti doganali, sono trattate con flessibilità, riducendo o escludendo sanzioni in base alla gravità.
  • Contrabbando per infedele Dichiarazione: quando il magistrato non riscontra dolo, il contrabbando per dichiarazione infedele è declassato a illecito amministrativo, con sanzioni ridotte tra l'80% e il 150% dei diritti di confine dovuti (minimo 500 euro)​.

Sanzioni per violazioni lievi e deroghe

  • Deroghe sui Diritti di Confine: in casi di piccole differenze, le sanzioni vengono annullate o ridotte:
    • Soglia del 2%: tolleranza per eccedenze o carenze di merci inferiore al 2% della quantità dichiarata.
    • Esenzioni in casi di autodenuncia: le sanzioni e gli interessi sono ridotti quando la correzione della dichiarazione doganale è avviata volontariamente.

Confisca amministrativa vs penale

  • Distinzione tra Confisca Penale e amministrativa: la confisca obbligatoria e le sanzioni dal 100% al 200% si applicano per violazioni di contrabbando sotto i 10.000 euro. Se il reato è depenalizzato (assenza di dolo), la confisca è esclusa, con una sanzione amministrativa ridotta (80%-150%).
  • Possibilità di riscatto: è possibile recuperare i beni confiscati pagando sanzioni e costi, tranne per i mezzi usati per l’illecito, per i quali il riscatto è vietato.

Conclusioni

E' importante per le aziende, sopratutto importatrici, conoscere le novità del Decreto 141/2024 ed affidarsi ad agenti doganali esperti al fine di non incorrere in sanzioni e al giudizio di un tribunale che potrebbe definire l'infrazione con dolo configurandosi così il reato di contrabbando e le contestuale confisca della merce.