La diffusione del commercio elettronico ha permesso più consapevolezza per gli utenti nell’acquisto su Internet. Manca però questa consapevolezza sul trattamento IVA dell’acquisto che cambia a seconda del luogo in cui risiede il venditore. Occorre quindi verificare che l’operatore (Ebay, Amazon, Apple ecc…) sia o meno stabilito in Italia. In questi casi, quando il cliente soggetto economico passivo d’imposta acquista su Internet, l’IVA non dovrebbe essere esposta in fattura in quanto l’imposta è dovuta in Italia e il debitore è l’acquirente; l’obbligo di reverse charge opera anche se il venditore è identificato ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente o attraverso un rappresentante fiscale.
A seguito delle novità della L. n. 228/2012 per i beni movimentati all’interno della UE, il sistema reverse charge applicabile dipende dal luogo di stabilimento del fornitore. Laddove il fornitore sia stabilito in un paese UE, diverso dall’Italia, l’acquirente deve assolvere l’IVA con la procedura di integrazione e di registrazione della fattura estera prevista per le operazioni intracomunitarie.
Solo gli acquisti effettuati dai soggetti iscritti al Vies (sistema che autorizza gli operatori soggetti economici ad effettuare scambi comunitari) vengono fatti ricadere nel reverse charge, il resto applica la disciplina delle vendite a distanza con la conseguenza che l’imposta pagata in Italia non sia, per questi ultimi, detraibile.
In pratica in assenza di iscrizione al Vies, l’IVA viene versata direttamente dal venditore che addebita l’imposta. Quest’ultima non è detraibile in quanto per le suddette vendite online, l’assimilazione a quelle per corrispondenza comporta l’esonero sia dall’obbligo di fatturazione sia da quello di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale (risoluzione Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009, n. 274).
In pratica il consumatore privato e l'acquirente soggetto IVA non iscritto al Vies vengono trattati allo stesso modo, cioè addebitando loro l'imposta.
Fonte: Eutekne