A partire dal 1° aprile 2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M.23 febbraio 2017, sono entrate in vigore le modifiche in merito ai depositi iva (art. 4. comma 7 DL 193/2016m, che modifica l'art.50 bis del DL 331/1993).
E' stato previsto un allargamento della possibilità di utilizzo dei magazzini iva: alcune regole sono semplificate in quanto nel deposito IVA possono essere introdotti beni senza alcuna distinzione di carattere merceologico né di carattere soggettivo tra operatori nazionali o comunitari o extracomunitari.
Qualsiasi operatore può procedere all’estrazione dei beni essendo stati soppressi gli obblighi di essere iscritti alla CCIAA da almeno un anno e di attestare l’effettiva attività e la regolarità dei versamenti dell’IVA.
Ad oggi, le operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'Iva, così come previsto dall'art. 50 bis del DL 331/93 sono:
a) acquisti intracomunitari di beni con introduzione in un deposito Iva;
b) immissione in libera pratica di beni non comunitari con introduzione in un deposito iva, con prestazione di idonea garanzia Iva;
c) cessioni di beni con introduzione in un deposito IVA (fino al 31/03/17 tale operazione era possibile solo se la cessione avveniva nei confronti di soggetti identificati in altro Stato Ue);
d) Abrogata;
e) cessioni di beni custoditi in un deposito Iva;
f) cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea;
g) cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Europea;
h) prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi, sempreché la durata non sia superiore a 60 gg.
i) il trasferimento dei beni in un altro deposito Iva.
Quindi, dal 1 aprile 2017, se il cliente è identificato in un altro Stato Ue, la normativa non cambia: l'imposta non si applica e in fattura viene indicato "operazione senza pagamento di iva" citando a titolo facoltativo la lettera c) comma 4 art.50-bis DL 331/1993.
Per il cedente italiano tale vendita non contribuisce alla costituzione del plafond iva e non deve essere dichiarata in intrastat.
Se invece il cliente è residente in Italia o in uno Stato Extra-Ue, dal 1° aprile 2017, la cessione avviene senza pagamento dell'iva ( a differenza di ciò che è accaduto fino al 31/03/2017, quando la cessione nei confronti di questi soggetti avveniva con addebito dell'iva).
Pertanto dal 1° aprile 2017 la cessione nazionale di tutti i beni mediante introduzione in deposito iva, verso tutti i soggetti economici, avviene senza pagamento di imposta.
Unica novità, forse meno gradita agli operatori, consiste nel fatto che l’estrazione fatta da un operatore nazionale comporta il versamento dell’IVA con il modello F24, ma senza la possibilità di beneficiare della compensazione con eventuali crediti. L'imposta deve essere versata dal gestore del deposito in suo nome e per suo conto, essendo solidalmente responsabile dell’adempimento, anche in ordine alle sanzioni. Qualora l’operatore utilizzi la c.d. “lettera d’intento”, il gestore deve effettuare il c.d. “riscontro telematico”.
Il nostro staff resta a disposizione per ogni chiarimento in merito all'utilizzo del nostro Deposito Iva, strumento importante per l'agevolazione degli scambi commerciali!